Accertamento in tema di falsa fatturazione: un interessante orientamento giurisprudenziale

By | 18 Gennaio 2020

Con riferimento all’ampio tema della falsa fatturazione, si pensi alla circostanza – non certo ipotetica ma del tutto concreta nell’ambito lavorativo di ogni giorno – ove vengano contestati rapporti d’affari con uno o più fornitori del contribuente accusati di essere una sorta di “società cartiera”, appellativo usato per indicare quelle attività imprenditoriali create con fine fraudolento volto (anche) all’evasione del versamento delle imposte o utilizzate per apportare “correzioni” ai conti di altri soggetti giuridici.
Prendendo spunto da un recente articolo pubblicato sulla stampa specializzata afferente al commento di una sentenza [cfr. Stefano Sereni, Fatture inesistenti? Il contribuente deve vedere le «carte», inserto Norme e Tributi, pag. 34, de Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2019], pare utile informare – sintetizzando – di come venga riconosciuto il diritto ad accedere alle carte e agli altri elementi di prova al contribuente che fosse involontariamente coinvolto nel suddetto contesto elusivo, spettando invece al Fisco l’incombenza di dimostrare il coinvolgimento dello stesso nel presunto tentativo di truffa/raggiro a scapito dell’Erario: il fatto che un fornitore non adempia all’obbligo di versamento delle proprie imposte non può cioè essere ritenuto elemento sufficiente volto a colpevolizzare il cliente.
Qualora al fornitore si riconduca la funzione di “cartiera” e a questi fossero contestate fatture riferite a cessioni o prestazioni inesistenti, il contribuente ha il diritto di esaminare – anche integralmente – gli atti di indagine riguardanti il soggetto che ha emesso i documenti, affinché possa adeguatamente difendersi.
Nell’avviso di accertamento non sarà quindi sufficiente riportare il solo contenuto essenziale con l’inserimento di una motivazione per relationem ad altri atti, non conosciuti o conoscibili dal contribuente, prodromici sui quali si fonderebbe la pretesa (come, ad esempio, i processi verbali di constatazione a carico dei propri fornitori).
Il Fisco non è pertanto esonerato dal far conoscere al contribuente gli elementi di prova su cui fonda la pretesa erariale, compresi gli atti relativi alle verifiche connesse; ed è altresì suo compito dimostrare la partecipazione del contribuente alla frode.