Gentili Clienti, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il
Decreto Ristori.
Il provvedimento contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le
attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del
Covid-19.
Le principali misure agevolative previste sono:
Contributo a fondo perduto
Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio delle attività, con
Partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive
disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 e l’importo del beneficio varierà dal 100% al
400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore delle attività
dell’esercizio.
I codici ATECO interessati sono i seguenti:
493210 – Trasporto con taxi 100%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di
transito urbano o sub-urbano 200%
551000 – Alberghi 150%
552010 – Villaggi turistici 150%
552020 – Ostelli della gioventù 150%
552030 – Rifugi di montagna 150%
552040 – Colonie marine e montane 150%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence 150%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%
561042 – Ristorazione ambulante 200%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti
luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d’intrattenimento 200%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca 200%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli 200%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale
bingo) 200%
931110 – Gestione di stadi 200%
931120 – Gestione di piscine 200%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200%
931200 – Attività di club sportivi 200%
931300 – Gestione di palestre 200%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%
931999 – Altre attività sportive nca 200%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
932930 – Sale giochi e biliardi 200%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la
coltivazione di hobby 200%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%
960420 – Stabilimenti termali 200%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200%
Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di
euro.
Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il
contributo spetta a condizione che il calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 sia pari o superiore al 33,34% del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019. Tale condizione non si applica ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA
a partire dal 1° gennaio 2019.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto
Rilancio, le cui domande dovevano essere presentate entro il 13 agosto, il ristoro sarà
corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente.
Ai soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà
riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non spetta in ogni caso ai soggetti la cui Partita IVA risulti cessata alla data
di presentazione dell’istanza.
Bonus vacanze
Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo di validità del bonus vacanze. In
particolare, per effetto della proroga, il bonus può essere utilizzato per il pagamento di
servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli
agriturismi e dai bed & breakfast, fino al 30 giugno 2021 anziché 31 dicembre 2020.
Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le
domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Credito d’imposta locazioni/affitti
Per le attività soggette a restrizioni dal DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici ATECO
sono richiamati nella tabella di cui sopra), indipendentemente dal volume di ricavi e
compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Seconda rata IMU
Per le stesse categorie di cui sopra viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020
relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Misure per il lavoro
CIG
Vengono previste ulteriori sei settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di
assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019
e il 31 gennaio 2021. Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di
lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di nove
settimane, decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori
interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.
Blocco licenziamenti
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non
trova applicazione nei seguenti casi:
• imprese che hanno cessato l’attività;
• imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono
al predetto accordo.
Esonero contributi
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i
trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro
mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite
nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL,
riparametrato e applicato su base mensile.
Sospensione contributi
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei
versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la
decadenza dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità
relativa a novembre 2020.
Nuove indennità
Viene prevista l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari a 800,00
euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano
Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive
dilettantistiche.
È previsto inoltre una indennità di 1.000,00 euro per i lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo
determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i
prestatori d’opera.
Per ogni eventuale dubbio e/o necessità relativa alla gestione del personale
dipendente Vi suggeriamo comunque di contattare il Vostro Consulente del Lavoro.
Attenzione
L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute
applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni ed effettua
ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei
corrispettivi telematici, ai dati delle Comunicazioni delle liquidazione periodiche IVA
nonché ai dati delle Dichiarazioni IVA annuali.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati
specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali. Tali controlli
sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Sempre sulla base di
apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le
attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze
pervenute e relative ai contributi erogati.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia
delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni
previste (nella misura minima del 100% e massima del 200%). Nel medesimo caso si
applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale in materia di
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede la reclusione da 6
mesi a 3 anni e, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la
sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro con un massimo di tre volte il
contributo indebitamente percepito.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la
reclusione da 2 anni a 6 anni in caso di avvenuta erogazione del contributo.