Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso
l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più
operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile,
generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni
nazionali, corrisponde:
• alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
• alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente
all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura
differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di
servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola
fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio
dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione
dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di
luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto,
possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di
Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del
mese di luglio.