FATTURAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA: LE REGOLE

By | 23 Marzo 2021

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso
l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più
operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile,
generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione
.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni
nazionali, corrisponde:
• alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
• alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in
parte il corrispettivo
, l’operazione si considera effettuata limitatamente
all’importo fatturato o pagato
, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura
differita
, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto
o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di
servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto
, può essere emessa una sola
fattura
, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo
a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio
dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione
dell’operazione
.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di
luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto,
possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di
Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del
mese di luglio.