LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ANCORA AMMESSA LA DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO

By | 23 Marzo 2021

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a
dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere
spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal
Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento
di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Con la risposta n. 141 del 3/03/2021 l’Agenzia Entrate ha confermato la bontà della
“dichiarazione del cessionario” quale prova dell’uscita dei beni dal territorio dello
Stato. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti, l’Agenzia Entrate nella risposta
richiama espressamente la risoluzione n. 19/E del 2013, che aveva riconosciuto la
validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW),
dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si
possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei
soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei
a fornire la prova della cessione, devono essere “conservati congiuntamente alle
fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in
relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali
assunti e agli elenchi Intrastat”.