PROFESSIONI SANITARIE: FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA TS

By | 23 Marzo 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha disposto, anche per
l’anno 2021, che la fatturazione delle prestazioni sanitarie debba avvenire
esclusivamente in modalità analogica. Non si tratta di una facoltà, vi è bensì il divieto
di emissione di e-fattura. L’esigenza è quella di tutelare la privacy dei pazienti e
pertanto nel 2021 nulla cambia a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle
professioni sanitarie.
Particolare attenzione, per i contribuenti che esercitano professioni sanitarie, deve
essere posta in merito all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria.
A partire dal 2021 la trasmissione dei dati STS presenta importanti novità.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 vi è l’obbligo di indicazione delle
modalità di pagamento delle spese sanitarie. Infatti, la Legge di Bilancio 2020 aveva
stabilito che la detrazione delle spese spetta a condizione che l’onere sia stato
sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri mezzi di pagamento
tracciabili.
Di maggiore impatto invece sono le novità previste per la trasmissione delle spese
sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021.
Il Decreto MEF 19 ottobre 2020 ha previsto che per il 2021 dovranno essere
trasmesse tutte le spese, anche quelle per le quali il contribuente ha espresso
opposizione (l’informazione dovrà essere inviata senza indicare il CF).
Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto che
prevede la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno
2020 e 2021.
In aggiunta alla precedente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che
posticipava al giorno 8 febbraio l’invio delle spese sostenute per l’anno 2020, il nuovo
decreto prevede i seguenti termini di invio:
• entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
• entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno
2021;
entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2022
.
Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa
riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.