La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema e un sistema premiale per coloro che utilizzano la fatturazione elettronica.
Ricordiamo che il regime forfetario è destinato alle sole persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Requisiti d’accesso
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno procedente (il 2019) hanno, contemporaneamente:
1) Conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Nel caso si esercitino più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
2) Sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Ammontare dei beni strumentali
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso dello stesso.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
1) Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
2) I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
3) I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
4) Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente. Per accedere al regime forfetario, le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali devono essere dismesse nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime.
5) Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
6) Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.
Durata
Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.
Decadenza dal regime
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solamente uno dei requisiti di accesso ovvero si verifica una causa di esclusione.
Reddito e tassazione al 15%
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Nuove attività e tassazione al 5% L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Modalità di accesso al regime per contribuenti già in attività
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Modalità di accesso al regime per contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza di cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Fuoriuscita dal Regime forfetario e passaggio al regime ordinario
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il passaggio dal regime forfettario a quello semplificato o ordinario comporterà la rettifica della detrazione Iva a favore per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili.
Nel passaggio ai regimi ordinari di determinazione del reddito, i ricavi e i compensi e le spese con manifestazione finanziaria successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario concorreranno alla formazione del reddito nell’annualità in cui vengono, rispettivamente, incassati o pagati.
Fuoriuscita dal Regime ordinario e passaggio al regime forfetario
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, a sfavore, la detrazione dell’imposta assolta a monte già operata.
La rettifica deve essere operata nella dichiarazione Iva dell’ultimo anno di applicazione del regime Iva ordinario.
Il versamento dell’importo a debito va effettuato in un’unica soluzione unitamente al saldo Iva relativo all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
Fatturazione Elettronica
I contribuenti in regime forfetario non sono obbligati ad osservare le disposizioni in tema di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a quattro anni anziché gli ordinari cinque.
Indicazione da inserire nelle fatture emesse in regime forfetario
Per le ditte in regime di reddito d’impresa
Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145.
Per i professionisti
Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, co.67 della Legge n.190/2014
Marca da bollo
Trattandosi di operazioni escluse dall’Iva sulle fatture è necessario applicare la marca da bollo di Euro 2,99 in tutti i casi in cui la prestazione è di importo superiore a 77,47 Euro. In questo caso sarà necessario aggiungere la seguente frase: Imposta di bollo da € 2,00 assolta sull’originale per importi superiori a € 77,47